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Violenza di genere e sospensione condizionale della pena.

Violenza di genere e sospensione condizionale della pena.

La sospensione condizionale della pena, è subordinata alla partecipazione a corsi di recupero con consapevole volontà di intraprenderli.

Venerdi, 22/11/2024 - Con la sentenza n. 40888, pubblicata il 7 novembre 2024, la Cassazione è intervenuta a conferma dell'obbligatorietà della partecipazione a programmi specifici di recupero, come condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena nelle ipotesi di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia. In particolare, ha chiarito che la misura di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., deve essere applicata ai reati di violenza domestica e di maltrattamenti, a condizione che almeno parte della condotta criminosa si sia verificata dopo l'entrata in vigore della L. n. 69/2019 ( cosiddetto Codice Rosso). Il caso affrontato ha riguardato l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Cremona da parte del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia che aveva condannato l'imputato per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie e dei tre figli minorenni commessi dal 2018, ininterrottamente, fino al 2021, data successiva all'introduzione del Codice Rosso. Il P. G. osservava che all'imputato non era stato applicato alcun aumento di pena, per l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen., riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena senza subordinarla agli obblighi di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen., ( introdotto dall'art. 6, comma primo, L. n. 69/2019 ed in vigore dal 9 agosto 2019), vale a dire la partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i reati contro la persona. Per gli ermellini, l'obbligatorietà della disposizione richiamata, si estende a tutte le condotte di maltrattamenti che proseguono anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni: “nell' ipotesi di condotta sviluppatasi sotto due differenti regimi normativi, a prescindere dal numero di episodi posti in essere nel vigore della nuova legge e tali, dunque, da integrare o meno per intero l'abitualità, la sanzione è quella vigente alla data di consumazione del reato anche se sfavorevole rispetto a quella precedente”. Nel richiamare recenti pronunce, la Corte evidenzia che, trattandosi di reato abituale, l'individuazione del momento consumativo è ravvisabile nella cessazione della abitualità il che richiede l'applicazione delle norme in vigore al termine dell'ultima condotta criminosa. Il provvedimento del giudice con il quale viene subordinata la sospensione condizionale della pena nei delitti elencati al quinto comma dell'art. 165 cod. pen., deve contenere l'avvenuto accertamento circa la presenza del consenso, libero e informato, dell'imputato a seguire i percorsi prescritti, desumibile anche da fatti concludenti risultanti dagli atti processuali. A tal proposito, la Corte richiama la Convenzione di Istanbul e le linee guida del Consiglio d'Europa che incoraggiano percorsi di recupero per gli autori di violenze di genere come strumento preventivo di sensibilizzazione e responsabilizzazione degli imputati. Diversamente dalle altre ipotesi previste dall'art. 165 cod. pen., il cui beneficio è subordinato all'adempimento di obblighi, con funzione meramente ripristinatoria, il quinto comma richiamato ha natura sia rieducativa sia preventiva. Il provvedimento del giudice deve, inoltre, stabilire: l' eventuale cadenza settimanale del percorso, a seconda del delitto contestato; la necessità che, ai fini dell'estinzione della pena, il percorso si concluda con esito favorevole, non bastando la semplice partecipazione; il termine di inzio del percorso, da far decorrere dalla data di irrevocabilità della pronucia ( SS.UU., sentenza n. 37503/2022). E' da considerarsi illegittimo un dies a quo fissato antecedentemente al passaggio in giudicato della sentenza.
La Suprema Corte, sulla base di queste argomentazioni, ha demandato al giudice di merito il compito di provvedere circa l'omessa applicazione della condizione di cui all'art. 165, quinto comma, cod. pen. al caso di specie.

Avv. Francesca De Carlo

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