Provvedimenti per il Cognome dei Figli nell’audizione del 22.02 in Commissione Giustizia del Senato
Interventi di Carla Bassu, ordinaria di diritto comparato presso l’UNI di Sassari, e di Susanna Schivo, legale nel ricorso di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016
Mercoledi, 03/04/2024 - Ho visto e ascoltato solo adesso l’audizione del 22 febbraio (1) in Commissione Giustizia del Senato, non essendomi accorta in precedenza che ce ne era stata una tra quella del 15 e l’altra del 29.
Ho trovato l’intervento della Professoressa Carla Bassu, ordinaria di diritto comparato presso l’Università di Sassari, illuminante per i chiarimenti espressi in tema di identità, intimità, dignità della persona in relazione al cognome che le è attribuito alla nascita (e che non ha senso modificare a forza, a seguito di successivi eventi della vita).
Le sue parole hanno suscitato in me un’eco genuina e profonda per il percorso individuale, che mi ha indotta a occuparmi ripetutamente del tema a datare dal 1979 (2). Percorso personale che è iniziato con la mia presa di coscienza proprio di quel vizio di base che così bene la docente ha descritto, per il quale il cognome «è stato considerato in un’ottica pubblicistica» (e a servizio del patriarcato, aggiungo io), ignorando l’aspetto eminentemente identitario di cui esso è di fatto portatore e violando con ciò i diritti fondamentali della persona; violando nel caso specifico i diritti della donna, in totale contrasto con alcuni principi contenuti nella nostra carta costituzionale e con altri non dissimili rintracciabili nei testi delle Convenzioni internazionali, dallo Stato italiano sottoscritte.
Per quel che concerne l’intervento dell’Avvocata Susanna Schivo - ben nota per aver rappresentato in tribunale la coppia genovese il cui ricorso ha portato alla prima innovativa sentenza sull’argomento della Corte costituzionale (3), la n. 286/2016 -, mi trovo ad aderire interamente alle sue osservazioni, non distanti da quelle preliminari da me esposte nella mia Petizione (4), che col n.189 (5) è stata assegnata il 20 dicembre 2022 a codesta Commissione; osservazioni e suggerimenti che appaiono perfettamente in sintonia coi possibili articoli che avevo formulato in quel mio testo e in altre petizioni precedenti (6).
Incisivo il suo commento sulla qualificazione di “ridicolo”, con cui si cerca di sbarrare la strada a tutto ciò che appare inconsueto. Basterebbe rammentarsi delle reazioni suscitate dalla parola “ministra”, o “sindaca”, o “avvocata”, per comprendere come si sia sempre restii ad accettare una qualsiasi cosa che incrini la certezza condivisa della sacralità di certi termini o di prassi arroccate al passato. Figuriamoci se ci si può piegare al “sorteggio”, per stabilire l’ordine dei cognomi d’una persona! Orrore! Come affidare a qualcosa di banale, di avulso da qualsiasi intento verticistico, la posizione preminente d’un cognome che si continua in realtà a percepire come segno distintivo di una stirpe?
Dopo l’ascolto dell’intervento dell’avvocata, non posso che ribadire le considerazioni negative che ho espresso in tre mie lettere aperte precedenti sull’adozione dell’ordine alfabetico, sul ricorso al giudice per la soluzione dell’eventuale divergenza d’opinione tra i genitori sulla sequenza secondo cui attribuire entrambi i loro cognomi (un solo cognome o elemento di cognome per ciascun genitore, per impedire la moltiplicazione dei cognomi) e sulla proposta di vincolare l’attribuzione del cognome del figlio al primo dei cognomi di un genitore che ne avesse più d’uno, impedendo a costui di scegliere a sua discrezione uno dei propri (7, 8, 9).
Tale proposta ha avuto una trattazione più ampia nell’audizione del 21 marzo (10), in cui sono intervenuti una docente di diritto spagnolo e un nostro apprezzato costituzionalista.
Per parte mia, ritengo che la “confezione” della nuova legge dovrebbe evitare accuratamente d’introdurre pratiche che determinino dissapori temporanei o durevoli tra i genitori, ma ingegnarsi al contrario di appianarli e prevenirli quanto più è possibile, per la tutela dell’armonico rapporto di coppia, che appare necessario salvaguardare nell’interesse della coppia stessa e dei figli.
Il fatto che la legge spagnola preveda per il figlio la possibilità, una volta maggiorenne o addirittura compiuti i sedici anni, di invertire l’ordine dei propri cognomi, se inserita nel nostro ordinamento non cancellerebbe la violenza ingiustificata che tale norma eserciterebbe sui soggetti ove fosse voluta non come libertà riconosciuta al singolo per una migliore aderenza dei due cognomi al proprio sentimento di identità personale, ma come mezzo per non dover eventualmente “trasmettere“ al figlio un cognome che non lo colleghi a una nutrita parentela esistente ma invece a un ramo in via di estinzione.
Sarebbe il colmo se una persona dovesse sentirsi indotta, direi quasi costretta, a mutare la propria identità personale prima della nascita di un figlio, al solo scopo di potergli garantire, mediante un cognome, la visibilità di quelle relazioni che una norma improvvida del legislatore gli negherebbe; il ricorso a una simile inversione obbligata sarebbe infatti in totale contraddizione con quel diritto all’integrità personale, ben richiamato alla nostra mente dall’intervento della Professoressa Bassu citato.
C’è però qualcosa che vorrei ancora aggiungere. Nel corso dell’audizione del 21 il Professor Alfonso Celotto aveva segnalato il rischio che un genitore con doppio cognome potesse attribuire ai propri figli cognomi diversi, in assenza di un vincolo di “trasmissione” al primo soltanto, in quanto, ha rilevato, l’Ufficiale di stato civile potrebbe non essere al corrente di filiazioni antecedenti. Nella mia lettera aperta precedente a questa (11), avevo obiettato che l’autorità preposta dovrebbe poter accedere mediante sistema informatico a un database, che lo informi delle filiazioni di ciascun dichiarante.
Aggiungo adesso che si potrebbe prevedere nel modulo della dichiarazione di nascita una formula esplicita, con cui ciascun genitore fosse obbligato a confermare di non avere mai attribuito al figlio un cognome diverso da quello indicato per il nuovo nato, sotto la propria responsabilità e al corrente delle sanzioni previste per dichiarazioni mendaci.
26 Marzo 2024
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Link di riferimento
1 - Senato TV Commissioni - https://webtv.senato.it/4621?video_evento=244905
2 - Iole Natoli, La lunga lotta per il cognome materno, in «Liberiamoci del patriarcato», MicroMega n. 2 2024, p. 9.
3 - Corte costituzionale, sentenza n. 286/2016
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?param_ecli=ECLI:IT:COST:2016:286
4 - Iole Natoli, Petizione XIX Legislatura - https://www.change.org/p/nuove-norme-sul-nome-della-persona-e-sul-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-19a-legislatura
5 - Annuncio e assegnazione della Petizione di cui alla nota 4 https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/docnonleg/45969.htm
6 - Elenco Petizioni Natoli sul cognome materno https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/p/petizioni-e-lettere.html
7 - Lettera aperta Natoli, Il Cognome dei Coniugi e dei Figli nei quattro DdL in Senato / Una consuetudine che offusca la mente e altre negative amenità - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/il-cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-nei.html
8 - Lettera aperta Natoli, Del Cognome dei coniugi e dei figli, delle semplificazioni e dei… cugini. Contraria agli interessi della coppia l’esaltazione della semplificazione, trattata nella 2ª Commissione - https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/cognome-dei-coniugi-e-dei-figli-in.html
9 - Lettera aperta Natoli, Un’audizione dietro l’altra, muove i suoi passi in Senato la Legge sul Cognome dei figli. Italia-Spagna, una partita a suon di Cognomi https://ilcognomematernoinitalia.blogspot.com/2024/03/unaudizione-dietro-laltra-muove-i-suoi.html
10 - Senato TV Commissioni - https://webtv.senato.it/webtv_comm_hq?video_evento=245199&fbclid
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