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 DOPPIO COGNOME A FIGLI E FIGLIE. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità

DOPPIO COGNOME A FIGLI E FIGLIE. Una rivoluzione culturale e non questione di sola parità

IL COGNOME MATERNO tra proposte di legge, ricorsi giudiziari, sentenze e pratiche prefettizie di “aggiunte”

Domenica, 28/03/2021 - DOPPIO COGNOME A FIGLI E FIGLIE
una RIVOLUZIONE CULTURALE e non questione di sola parità

IL COGNOME MATERNO tra proposte di legge, ricorsi giudiziari, sentenze e pratiche prefettizie di “aggiunte”

C’è molta attesa oggi – e non solo in Noi Rete Donne - per l’esito del percorso intrapreso dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza di autorimessione 18/21[1] derivante dall’attribuzione iniziale, per volontà concorde di due genitori non coniugati, del solo cognome materno a una minore.
A sollevare l’eccezione di costituzionalità è stato, per l’assenza di un’interpretazione costituzionalmente orientata, il Tribunale di Bolzano, adito dal pubblico Ministero per la rettifica del cognome attribuito perché reputato in contrasto col primo comma dell’art 262 cod. civ. che, disponendo come unica regola la patrilinearità del cognome, non consente l’attribuzione del solo matronimico neanche in presenza di accordo tra i genitori.
La Corte Costituzionale, come da ordinanza citata, ha stabilito di porre sotto esame detto articolo - nella parte in cui attribuisce automaticamente il solo cognome paterno, e non quello di entrambi i genitori, nel caso in cui non ci sia indicazione differente da parte dei genitori -, mettendo con tale scelta in discussione in modo radicale uno dei retaggi di quella famiglia patriarcale, contraria ai principi costituzionali, che grava sinistramente ancora oggi sulla vita concreta delle donne.
La storia del cognome materno nella Repubblica italiana (nel Regno ci aveva provato inutilmente il deputato pugliese Salvatore Morelli) inizia a due livelli nel 1979; nell’ambito parlamentare ad ottobre, con la proposta del cognome unico a scelta presentata dall’onorevole Maria Magnani Noya, e nell’ambito della “cultura di massa” a giugno con un saggio della giornalista Iole Natoli sulla necessità d’una riforma centrata sul doppio cognome a figlie e figli.
Quel che ci preme qui mettere in luce è l’equivoco costante che ha accompagnato per anni questo tema, ridotto banalmente dai più a un interesse solo soggettivo o all’intento di rimontare anche in quest’ambito la scala delle disuguaglianze tra i sessi per semplice adeguamento all’esistente.
Fin dall’origine la lotta per il cognome materno, che portò anche all’inaugurazione della via giudiziaria con la causa civile avviata a Palermo nel giugno 1980 da Iole Natoli [2], ha avuto una matrice ben più vasta, perché riguarda aspetti profondi del nostro vivere sociale.
Nasce come esigenza di smascherare e troncare le vie sotterranee mediante le quali è stato fondato e propagato nei secoli l’occultamento del potere generativo della donna, con un’apposita strategia binaria. Da un lato, si è fatto del cognome della famiglia e della prole un imprimatur esclusivamente maschile, che equivale a un’appropriazione dei figli e in precedenza anche della donna, dall’altro si è spogliata la donna della sua personalità e identità, destinandola a un ruolo subalterno di mera cura, regolato dal potere del padre esercitato sulla madre e sui figli.
Malgrado alcune riforme intervenute dal 1975 a oggi, degli esiti del potere patriarcale riconosciamo infallibilmente le tracce nei casi di femminicidio e figlicidio. Se la donna non ha già generato si colpisce e si uccide lei sola e se invece ha già avuto dei figli si stermina tutta la famiglia. Che lo voglia o no, lei è mia, i figli sono più miei che suoi come attesta il loro stesso cognome, ho il potere assoluto e mi è quindi lecito ucciderla perché pretende di non sottostarvi. Insieme a lei uccido anche i miei figli, per esser certo di averla ugualmente distrutta nel caso in cui malgrado il mio impegno lei sopravviva, allo scopo di farmi un dispetto, o sopravviva comunque nel loro ricordo.
Sono rare le donne che uccidono i loro figli, si contano sulla punta delle dita, ma non ci sono mani sufficienti per contare i figlicidi degli uomini. Medea è un’invenzione maschile, è l’emblema di un mondo alla rovescia dove si riconosce il potere generativo femminile ma solo per sprofondarlo nell’abisso della delittuosità e dell’abiezione, pur con qualche attenuante del caso.
Consapevole dell’incidenza negativa che nel tessuto sociale del Paese ha avuto e ha la patrilinearità legittimata che induce alla disuguaglianza e al dominio, Noi Rete Donne non è più disposta a tollerare che le istituzioni parlamentari e il governo si sottraggano al mandato operativo a cui la Costituzione e i trattati internazionali li impegnano, anche in rapporto alla questione Cognome.
Dopo il progetto di Magnani Noya, altre voci femminili si erano levate inutilmente, in un Parlamento votato in ogni Legislatura a confinare questa riforma specifica tra gli ultimi problemi da affrontare.
La prima proposta parlamentare sul doppio cognome dei figli, che prevedeva anche la possibilità del cognome unico a scelta, fu presentata nel 1989 dalla deputata Laura Cima, esponente dell’ecofemminismo in Italia. La Camera, ovviamente, non raccolse. Laura Cima ci riprovò nel 2001 ma, come per proposte altrui degli anni successivi, il Parlamento rimase indifferente, con una sordità senza rimedio di protesi.
Nel giugno del 2000, una coppia aveva ripreso intanto la via giudiziaria. Il ricorso di Alessandra Cusan e Luigi Fazzo per l’assegnazione alla figlia del solo cognome materno, viene respinto dal tribunale di Milano con sentenza dell’8.6.’01, ma i due genitori non si fermano e percorrono i vari gradi di giudizio. La questione viene infine sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, che con la sentenza n. 61 del febbraio 2006 [3], pur invocando l’intervento del Parlamento, non si pronuncia nel merito per non invadere il campo del Legislatore e dichiara il ricorso irricevibile. Così la coppia prosegue per Strasburgo, con un ricorso che nel gennaio del 2014 viene accolto positivamente dalla Corte Edu. La sentenza CEDU di condanna per l’Italia [4] segnerà irrevocabilmente l’inizio del conto alla rovescia dell’obbligo patrilineare del cognome.
Per effetto di quella sentenza, la XVII Legislatura in opera riempie di ossigeno gli esausti polmoni e si distingue per un fatto epocale. Le proposte presentate delle deputate non solo vengono discusse in Commissione, come già avvenuto nella XVI Legislatura, ma questa volta - proprio da non crederci! – accade di più. Il testo unificato, che prevede il doppio cognome o il cognome unico a scelta,sopravvive al vaglio dell’Assemblea, ottiene l’approvazione della Camera il 29 settembre del 2014, col n. 1628 sbarca senza nessun mezzo acquatico al Senato – Oh che bello, che bello, finalmente ci siamo! - dove, come da storia infinita, morirà.
A nulla sono servite le oltre 50.000 firme raggiunte dalla Petizione lanciata da Laura Cima in quella stessa Legislatura e da lei personalmente consegnata alla Presidente della Camera Boldrini e alla Vicepresidente del Senato Fedeli, per una celere approvazione di una legge. A nulla erano servite ugualmente, nel corso dei lavori alla Camera, sia le Petizioni inviate da Iole Natoli contenenti proposte per soluzioni diverse, accolte in parte da qualche parlamentare, sia altre proposte di emendamenti suggerite dalla Rete per la Parità. La XVII Legislatura si conclude senza nulla di fatto e il ciclo delle proposte e delle attese ricomincia.
Le discussioni sul cognome materno però non suscitano sulla stampa e tra la gente le stesse espressioni stupite di prima. Non si sentono o leggono più gli interrogativi “Ma perché?”, “Come mai?”, Ma che importanza ha?”. Il “Come mai?” è mutato di tono, lo si pronuncia per la questione opposta, è un “Come mai non è ancora stata approvata una legge!?!”. Ora, infatti, le donne si rivolgono sempre più spesso alle Prefetture per ottenere l’aggiunta del loro cognome al paterno dei propri figli e, poiché se separate o non più conviventi ne sono il più delle volte impedite dall’opposizione dei padri, si riuniscono in gruppi di informazione anche sui social, dove discutono e approfondiscono il tema giungendo a opinioni personali sempre più articolate e precise.
Il cognome materno negato è già entrato nel corso degli anni in alcune fabbriche del sapere. A laureande e laureandi vengono assegnate sempre più spesso tesi specifiche, dimostrando che le Università si sono aperte al nuovo clima - quando non hanno contribuito a suscitarlo - che sta sorgendo al riguardo nel Paese. Il cognome della madre trova posto, anche al di fuori di quell’ambito, in diverse conferenze e convegni.
Nel 2013, nell’ambito di un nuovo procedimento giudiziario avviato presso il Tribunale di Genova, una nuova questione di costituzionalità giunge dalla Corte d’Appello alla Consulta.
Questa volta si tratta della possibilità che nel 2012 era stata preclusa ai ricorrenti di ottenere in Italia per il proprio figlio il doppio cognome, già attribuito in Brasile al momento della nascita.
La Rete per la Parità interviene nel giudizio costituzionale a sostegno della difesa dei genitori nell’unica forma allora ammessa, cioè quella di un intervento che, in quanto agito da un’Associazione che non era parte del giudizio a quo, viene dichiarato inammissibile e tuttavia importante per il giudizio stesso perché a sostegno della questione con argomentazioni scritte ugualmente valutate dal collegio.
Oggi questa forma di intervento ha trovato una sua collocazione come atto scritto in qualità di Amicus curiae, ai sensi della modifica del regolamento della Corte Costituzionale, deliberata l’8 gennaio 2020.
Grazie alla precedente sentenza della CEDU, che ha “invitato” l’Italia a porre fine all’inerzia legislativa, la Consulta decide di assumere una posizione più fattiva, senza timore di apparire troppo “invadente”. Con la sentenza n. 286 del 2016[5] si esprimerà a favore della coppia ricorrente, soffermandosi ampiamente sul diritto della figlia e del figlio di poter strutturare la sua identità in rapporto a entrambi i genitori anche sul piano formale e dunque attraverso il doppio cognome.
L’innovazione è circoscritta alla coppia genitoriale: se non c’è accordo tra i genitori non se ne fa proprio niente, rimane sempre il timbro in fronte paterno.
Come non bastasse già questo ad alimentare un notevole malcontento tra le donne, la circolare del 14.06.2017 dei Servizi Demografici si incarica di stabilire che la parola “anche”, usata dalla Corte nella sentenza, indichi inderogabilmente una posposizione e non una possibile anteposizione del cognome materno; con gran sollievo, ovviamente, di buona parte della popolazione maschile, impegnata a rivendicare nel rapporto coi figli un corrispettivo simbolico compensativo di quell’effettiva priorità che la natura, indifferente alle manipolazioni giuridiche, ha affidato al genere femminile attraverso la gravidanza e il parto.
Con l’ordinanza di autorimessione n. 18 dell’anno in corso, la Corte appare intenzionata a compiere un passo in avanti, che potrebbe rivelarsi decisivo. Ha infatti posto sotto esame dinanzi a se stessa non il ricorso ma l’art. 262 del codice civile, da cui discende il prepotere storico del sempiterno cognome patriarcale. Lo ha fatto richiamando gli artt. 2, 3 e 117 della Costituzione italiana e, in relazione a quest’ultimo, gli artt. 8 e 14 della CEDU e i corrispettivi artt. 7 e 21 della CDFUE, trattati sovranazionali entrambi firmati e ratificati, nonché la sua precedente sentenza 286/2016.
Utilizzando lo strumento dell’Opinio Amici curiae, la Rete per la Parità, l’Associazione Coscioni e l’Associazione Vox-Diritti hanno già depositato tre atti d’intervento distinti, collegati alla pubblicazione dell’ordinanza.
Alla Consulta il 15 febbraio è stata anche indirizzata simbolicamente, da componenti del gruppo FB sul Cognome Materno in Italia, una Lettera aperta volta a rendere percepibile anche al pubblico l’attesa delle donne italiane per una soluzione reale del problema.
Noi Rete Donne, che fin dalla sua creazione ha combattuto le pesanti discriminazioni che condizionano a tutti i livelli la vita delle donne nel nostro Paese, invita le associazioni e formazioni femminili, impegnate per l’uguaglianza di genere, a una forte pressione coordinata su Parlamento e Governo, considerando non più procrastinabile una legge sul cognome materno. Una legge con cui non solo si ponga fine al condizionamento alla discriminazione, inoculata nella mente dei cittadini sin dalla più tenera infanzia, ma si restituisca alle donna la dignità dell’essere madri, effettive o solo potenziali, generatrici cioè della specie umana, come le antiche culture erano in grado di saper riconoscere senza cadere nel panico per questo
Cosa potrà derivare dalla nuova sentenza che si attende? Al momento non è dato saperlo, ma se essa dovesse aprire nuove vie rispetto alle attuali limitate, non si potrà più accettare che vengano opposti sbarramenti ideologici, transenne prepotenti ed infinite messe allo scopo di ricacciare all’indietro l’evoluzione della nostra storia e dell’intero corpo sociale. Ciò che è simbolico agisce sull’inconscio. Come ha sempre fatto, il cognome paterno “di diritto” trasmette ancora oggi alle nuove generazioni un messaggio di “prevaricazione maschile legittima”. È il cancro della nostra società, che si propaga in discriminazioni ulteriori in un processo di continue metastasi. Come qualsiasi tipo di cancro, va estirpato.

Noi Rete Donne
promossa e coordinata da Daniela Carlà e Marisa Rodano
Gruppo di lavoro
Iole Natoli, Daniela Carlà, Marilisa D’Amico, Antonella Anselmo, Laura Cima, Francesca Dragotto, Laura Moschini,Eliana Rasera, Antonella Ida Roselli

NOTE
[1] Corte Cost. Ordinanza 18/2021. Oggetto: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 262, primo comma.
Link
[2] Tribunale di Palermo, Civile, Sez. I, sentenza 865/82 del 19.02.1982, prima causa contro lo Stato per l’attribuzione del cognome materno alla prole.
Fra le motivazioni del rigetto:
a - «Universalità di un principio e del suo valore giuridico». Afferma il relatore che, benché l’art. 73, R.D. 1238 (entrato in vigore nel 1940) non prescriva espressamente l’attribuzione del cognome paterno, «trattasi di un principio secolare riconosciuto dal diritto “ab immemorabili” che, come rilevano le stesse parti, è talmente radicato nelle consuetudini e penetrato nel costume da essere accolto universalmente in tutti gli Stati e da non potersi quindi dubitare del suo valore giuridico».
b - Attribuzione “ipso iure” del cognome e assenza di un diritto di trasmissione. Il relatore rileva che il figlio acquista per volontà della legge, lo stesso cognome del padre in quanto esso, «come ha osservato la più attenta dottrina, non si trasmette dal padre al figlio, ma si estende da quello a questo: trattasi cioè di un acquisto necessario che prescinde dall’interesse dei genitori (quale che ne sia il sesso) e quindi dal vantaggio o dal pregiudizio che a ciascuno di essi possa arrecare».
Link
[3] La Corte Cost. con la sentenza 61/2006 dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 143-bis, 236, 237, comma 2, 262, 299, comma 3, del codice civile, e degli artt. 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, comma 2, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, I Sez. civile. Link
[4] CEDU – sentenza 7.01.2014 - Ricorso n.77/07 - Cusan e Fazzo c. Italia.
Il Governo italiano, in qualità di controparte, ritiene che il ricorso proposto dalla coppia sia “irricevibile” e “infondato”, in quanto «i ricorrenti sono stati autorizzati dal prefetto di Milano ad aggiungere, per tutti i loro figli minorenni, il cognome della madre (Cusan) al cognome del padre (Fazzo). La Corte respinge «l’eccezione del Governo relativa alla perdita della qualità di vittime dei ricorrenti», che peraltro non hanno chiesto indennizzo, perché il «cambiamento non è consistito nell’attribuire soltanto il cognome della madre», come da richiesa iniziale dei genitori, «ma semplicemente nell’aggiungere il cognome della madre a quello del padre»; infatti «una decisione o una misura favorevole al ricorrente è in linea di principio sufficiente a revocargli la qualità di “vittima” soltanto se le autorità nazionali hanno riconosciuto, espressamente o sostanzialmente, e poi riparato la violazione della Convenzione».
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22002-9252%22]}
[5] Corte Cost. Sentenza 286/16. Oggetto: giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. La Corte:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, comma 1, del regio decreto 9.07.1939, n. 1238 (Ord. stato civile) e 33 e 34 del d.P.R. 3.11.2000, n. 396 «nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno»;
2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, comma 1, cod. civ., «nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno»;
3) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, comma 3, cod. civ., «nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione».
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